Convênios e acordos de cooperação

Secondo Emendamento all’Accordo di Cooperazione Scientifica tra la FAPESP e il Consiglio Nazionale delle Ricerche d’Italia (CNR) Versão em português

La Fondazione di Supporto alla Ricerca dello Stato di São Paulo (FAPESP) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche d’Italia (CNR), di seguito denominati “Parti”:

CONSIDERATA l’importanza di promuovere la cooperazione nella ricerca scientifica e tecnologica tra l’Italia e lo Stato di São Paulo, Brasile, desiderando rafforzare tale cooperazione sulle basi dell’uguaglianza e del mutuo beneficio;

CONSIDERATA la necessità di rafforzare i legami esistenti tra le comunità scientifiche di entrambi i Paesi e di incoraggiare nuove forme di collaborazione tra i loro centri di ricerca;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. In conformità con l’articolo 7 dell’originale Accordo di Cooperazione, le Parti concordano di prorogare la durata dello stesso di 5 (cinque) anni a partire dalla data inizialmente prevista, pertanto, l’Accordo di Cooperazione sarà valido fino al 15 luglio 2029;

2. Di comune accordo, le Parti convengono di aggiungere le seguenti clausole:

2.1 Riservatezza

Le Parti si adopereranno con ordinaria diligenza per tutelare la riservatezza delle Informazioni.

Pertanto, le Parti si impegnano a:
a) non utilizzare le Informazioni riservate se non per lo scopo per il quale sono state divulgate;
b) non divulgare informazioni riservate a terzi senza il previo consenso scritto dell’altra Parte;
c) garantire che la distribuzione interna delle informazioni riservate da parte dell’Ente che le riceve avvenga solo se strettamente necessario;
d) nel caso in cui le informazioni riservate fossero oggetto di divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio delle Informazioni riservate la Parte che ne viene a conoscenza dovrà tempestivamente informare l’altra Parte.

A prescindere dalla risoluzione o scadenza del presente Accordo, gli obblighi di riservatezza ai sensi del presente Accordo perdureranno anche dopo tale risoluzione o scadenza e continueranno ad essere in vigore per un ulteriore periodo di quattro (4) anni dalla data di tale risoluzione o scadenza.

2.2 Proprietà Intellettuale

Nessuna disposizione del presente Accordo di collaborazione pregiudica la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di una delle Parti esistenti prima della data del presente Accordo di collaborazione o generati da una Parte non durante un Progetto di ricerca.

Nessuna disposizione del presente Accordo concede a una Parte diritti di Proprietà intellettuale e materiali di proprietà dell'altra Parte precedenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo di collaborazione, proprietà intellettuale e materiali sviluppati dall'altra Parte non nel corso di un Progetto di ricerca e Proprietà intellettuale e materiali derivanti dalle attività di un Progetto di ricerca senza contributo inventivo di tale Parte.

La titolarità della proprietà intellettuale derivante dall’attività di un progetto di ricerca deve essere determinata in conformità con l’autenticità dell’invenzione ai sensi della legge applicabile.
Diritti di proprietà intellettuale congiunti: la proprietà intellettuale creata con il contributo di entrambe le Parti nel corso di un progetto di ricerca ai sensi del presente documento apparterrà congiuntamente a entrambe le Parti e precisamente per una percentuale del 50 % ad ogni Parte.

2.3 Pubblicazioni

Ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare i propri risultati scientifici, relazioni tecniche e risultati del lavoro svolto nell'ambito di un Progetto di Ricerca ai sensi della presente Collaborazione. Qualsiasi pubblicazione contenente i risultati dell'altra Parte deve essere concordata prima della pubblicazione e previa analisi delle clausole relative ai diritti della protezione della proprietà intellettuale.

Il logo di ciascuna Parte può essere utilizzato dall'altra Parte solo previa approvazione scritta della Parte a cui appartiene.

2.4 Risoluzione delle Controversie

È intenzione delle Parti risolvere tutte le questioni amichevolmente.
Quindi, qualunque controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziazioni amichevoli tra le Parti. Le controversie non saranno deferite a terze Parti o a Tribunali o ad Arbitrato.

2.5 Protezione dei dati personali

I dati personali saranno trattati dal CNR ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dal FAPESP ai sensi del Regolamento disponibile su https://fapesp.br/gestaodedados. Ogni trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente ai fini dell’esecuzione, gestione e monitoraggio del presente Accordo. Nella loro qualità di Titolari del trattamento, le Parti trattano i dati personali nell’ambito dell’Accordo e dell’adempimento dello stesso esclusivamente per le finalità di gestione dell’Accordo sulla base giuridica dell’esecuzione di un Contratto.

Una volta che i dati personali non sono più necessari ai fini dell’Accordo, o nel caso in cui un interessato eserciti un diritto di cancellazione, i dati personali rimarranno archiviati esclusivamente allo scopo di far fronte a potenziali responsabilità derivanti dal trattamento durante il periodo di termine di prescrizione.

Decorso tale termine, i dati personali saranno cancellati. Le Parti si vincolano a rispettare l’art. 89 GDPR che disciplina le garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Le Parti non hanno il diritto di trasferire i dati personali a terzi. Inoltre, le Parti si vincolano a stipulare successivamente alla stipula dell’Accordo di Cooperazione, una volta definito congiuntamente il progetto, un Accordo di Contitolarità dei dati personali.

2.6. Modalità di collaborazione

c) Promuovere la collaborazione tra i Centri di ricerca finanziati dalle Parti

c.1) Progetti di ricerca congiunti;
c.2) Promozione della collaborazione tra Centri di Ricerca finanziati dalle Parti;
c.3) Visite e scambi di membri del gruppo di ricerca;
c.4) Altre attività di cooperazione reciprocamente accettabili

Le Parti effettueranno la valutazione scientifica delle richieste pervenute individualmente. Le valutazioni verranno poi confrontate tra le Parti, che selezioneranno congiuntamente i progetti da finanziare.
Il numero di progetti, l'importo del fondo, la durata e l'attuazione o qualsiasi altra attività cooperativa da sostenere saranno stabiliti in un programma cooperativo separato.

In caso di necessità di risorse aggiuntive, ciascun Firmatario finanzierà il proprio Centro di Ricerca, senza necessità di predisporre avvisi pubblici.

3. Restano invariati e in vigore gli altri articoli dell’Accordo.

Dichiarate le loro intenzioni, le Parti firmano questo Emendamento in sei (6) originali, due in inglese, due in portoghese e due in italiano, tutti i testi ugualmente validi. In caso di divergenze di interpretazione, il testo inglese prevarrà.

Secondo Emendamento firmato il 6 dicembre 2023.